Articolo 177 del Codice Della Strada
La nostra Palermo potrebbe essere molto più silenziosa di quello che appare, disturbata ferocemente dal suono di sirene che squarciano le nostre vie. Certo, il traffico ci soffoca, vani tentativi sono stati fatti per arginare il problema ma nulla di risolutivo ancora è stato attuato, ed io in prima persona mi affliggo quando vedo una ambulanza del 118 bloccata magari sulla corsia di emergenza, penso a chi sta male, davvero, lì dentro e a chi passa tante ore della propria vita, lavorandoci con turni spesso massacranti e spera di arrivare in un pronto soccorso insieme al suo paziente.
Questa triste sensazione però mi abbandona quando mi rendo conto che dentro il mezzo di soccorso non c’e’ nessuno che sta male, che nella parte posteriore ci sono solo cianfrusaglie e che magari si sta portando solo un referto, niente plasma o organi capaci di fare la differenza.
Semplicemente si sta facendo, magari, la spola tra due poli dello stesso ospedale ma c’è traffico, quindi ecco spuntare l’espediente della sirena. Anche perchè miracolosamente di sera il suono delle sirene scema e non perchè non arrivino chiamate in centrale al 118 perchè lì si lavora e le ambulanze, quelle vere, continuano a correre ma le altre, quelle che si fanno sentire inutilmente sono a nanna. Di notte certi reparti sono assopiti, non si fanno radiografie o esami di laboratorio se non c’è un’ urgenza.
Dovrebbe esserci più rispetto sia per noi che ascoltiamo, sia per chi la sirena deve usarla davvero, da parte di chi la utilizza senza un motivo reale.
Il codice stradale parla chiaro:
art. 177 del Codice della Strada e successive modifiche che recita
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
Non è solo una mia opinione, tutto questo.
Le regole ci sono ma quando saranno rispettate?